Validità degli Attestati e delle Certificazioni rilasciate per i Corsi Liberi
Le tante telefonate e le segnalazioni ricevute, ci hanno fatto riflettere sulla necessità di far chiarezza circa la VALIDITA’ degli Attestati di Frequenza, ovvero si rende necessario indicare quale sia la sostanziale differenza tra Attestato di Frequenza, Attestato Certificato, Diploma e Qualifica e a quali “attività” o “professioni” essi abilitino.
Riteniamo non ammissibile che nel 2019 c’è ancora chi non ha compreso queste sostanziali quanto elementari differenze, e il fatto ancora più grave, è quello di dover constatare come molte Scuole, le quali dovrebbero essere chiamate, in primis, a compiere la loro “missione” d’insegnamento, e quindi rivestire il ruolo di divulgatrici della corretta informazione e istruzione, siano talvolta le prime, invece, a divulgare notizie non conformi ai dettami realistici dei fatti.
DIFFERENZA TRA ATTESTATO DI FREQUENZA, ATTESTATO DI FREQUENZA CERTIFICATO, QUALIFICA e DIPLOMA
ATTESTATO DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza è un atto documentale (un’attestazione) fine a sé stesso, con il quale l’Ente, l’Istituto, Società o altro Organismo preposti, dichiarano le competenze tecniche che il corsista ha raggiunto.
Occorre soffermarsi sulla validità tecnica dell’attestato di frequenza, ovvero sulle competenze che vengono messe a disposizione del corsista stesso, le quali non sono CERTIFICATE o CERTIFICABILI.
Utilizzando una spiegazione semplice e sibillina, è mia intenzione ribadire che non vi è prova alcuna sull’attendibilità delle competenze di chi fornisce questo livello di conoscenza, poiché il preambolo dell’azione stessa (quella del porre in essere), è mancante di un ente certificatore che, a monte, e ad-substantiam, abbia potuto valutare l’attendibilità e l’idoneità del soggetto erogatore. Va da sé che un attestato di frequenza è mancante proprio dell’elemento sostanziale: l’attendibilità.
Questa tipologia di attestato dunque NON ha alcuna validità di legge.
Occorrerà essere sempre particolarmente vigili ogni volta che qualche soggetto si proporrà sul mercato affermando che il suo attestato di frequenza è RICONOSCIUTO. Il termine “riconosciuto” assume una valenza di documento ufficiale e se così fosse, lo stesso dovrà essere rilasciato da un Ente Accreditato, a meno che il soggetto erogatore non intenda affermare che l’attestato che rilascia è riconosciuto unicamente da sé stesso. Se però così fosse, egli dovrà apparire chiaro nella sua esposizione lessicale e nei confronti del consumatore, garantendo così il c.d. Principio di Trasparenza.
In sintesi sostengo che il soggetto erogatore dovrebbe sempre chiarire cosa intende per “attestato riconosciuto”.
ATTESTATO DI FREQUENZA CERTIFICATO
Questa tipologia di atto (Attestato Certificato), presuppone che a rilasciare un’attestazione (certum facere = dichiarare il vero) sia un Ente accreditato (es. una Scuola o altro Centro che abbia ricevuto l’accreditamento dalla propria Regione di appartenenza).
La sostanziale differenza con la fattispecie precedente, è che questa tipologia HA piena validità di legge.
Questo significa che il soggetto che ne entrerà in possesso, acquisterà pieno titolo circa la facoltà di gestire in piena autonomia le mansioni lavorative descritte sul certificato e per cui la certificazione medesima è stata emessa (es. nella Regione Lazio viene riconosciuta la figura dell’Onicotecnico, nonostante non vi sia un dettato normativo nazionale (Legge Ordinaria, D.L. o D.Lgs) poiché gli uffici competenti hanno posto in essere una D.G.R o una L.R. mediante le quali hanno stabilito dei precisi programmi di formazione. Naturalmente tale certificazione rappresenta titolo abilitativo alla professione e assume valenza di legge SOLO ed esclusivamente all’interno della Regione che ne permette il rilascio).
QUALIFICA (Professionale)
La Qualifica è una atto con il quale l’Ente erogatore nel servizio di Formazione Professionale, ovvero la Regione, attribuisce (certificandole) le competenze professionali raggiunte dal Corsista.
Attribuisce al Corsista medesimo pieno titolo e facoltà per poter esercitare la professione indicata sulla qualifica rilasciatagli, per conto terzi, oppure, in caso dell’avvenuto conseguimento anche del titolo c.d. di specializzazione, anche quello di poter esercitare la professione in piena autonomia. Detta Qualifica HA naturalmente piena validità di legge.
I soggetti “qualificati”, dunque, sono da ritenersi tutti coloro che hanno frequentato una Scuola di Formazione Professionale Accreditata (F.P.), o di (IeFP) divenuta tale dopo le Riforme Moratti e Gelmini, e che a seguito del percorso didattico previsto dalle singole Regioni (posto in essere a seguito del c.d. accordo tra Stato e Regioni, raggiunto e perfezionato grazie alla Riforma del Titolo-V Co., e più esattamente dai dettami disciplinati dall’Art. 117 Co.).
La Qualifica di cui sopra HA piena validità di legge non solo all’interno della Regione che l’ha emessa, ma è spendibile su tutto il territorio Nazionale e all’interno dei Paesi membri facenti parte dell’U.E., assumendo, in quest’ultimo caso, una maggiore valenza, definita di II livello/grado Europeo.
DIPLOMA
Con l’utilizzo del termine “Diploma” (spesso utilizzato in maniera del tutto errato per definire altri titoli, quali attestati, qualifiche, etc.), si deve intendere un atto certificato ed autenticato in primis dallo Stato, e presuppone che alla base di esso sussista un percorso didattico di durata quinquennale, al termine del quale ogni candidato è chiamato a superare un ESAME DI STATO. Solo al superamento di questo esame finale, il candidato potrà fregiarsi del titolo di diplomato. Va da sé, quindi, che il termine Diploma presuppone un percorso didattico quinquennale (primo status identificativo) ed un esame di stato finale che conferisce il titolo summenzionato (secondo status identificativo).
Naturalmente HA piena validità di legge ed è spendibile su tutto il territorio Nazionale, oltre che, naturalmente, all’interno dei Paesi membri dell’U.E.
CONCLUDENDO
ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DALL'ASSOCIAZIONE SIEPS PER I CORSI EROGATI AI PROPRI ISCRITTI
L'attestato rilasciato da SIEPS è un Attestato di Frequenza, quindi non Certifcato, però ha il Patrocinio di diversi Enti pubblici e Associazioni di categoria che hanno dato il patrocinio in quanto reputano il progetto e il programma del corso valido e utile. Tanto basta, presentandolo ad un datore di lavoro, ad un'associazione o ad un ospedale vedendo i Patrocini ottenuti la Certificazione viene molto apprezzata e considerata.
CONSIDERAZIONI
Comunque ottenere un Attestato di Frequenza Certificato, nell'ambito generale dell'Estetica Sociale o ancor più nei singoli ambiti, come quello oncologico, per l'estetista, al momento, non ha poi molto interesse, il titolo abilitante è solo ed esclusivamente la Qualifica di Estetista rilasciata da Scuole che hanno l'autorizzazione della Regione di appartenenza e vale su tutto il territorio italiano. Gli attestati di formazione successivi sono per la formazione continua durante il proprio lavoro. Un'estetista non può essere assunta in un posto pubblico, come ad esempio in un ospedale, pertanto cercare attestati certificati non serve.
RICONOSCIMENTI FUTURI
La Francia, unico paese al mondo, ha riconosciuto con certificazione rilasciata dallo Stato la specializzazione in Estetica Sociale (Socio-Esthétique). In Italia associazioni di categoria come la CNA o professionali come la SIEPS hanno proposto al governo di istituire tale specializzazione anche in Italia.
Questo è tutto, ci vorranno molti anni prima che si arrvi ad ottenerla.
Nel frattempo diverse scuole o enti erogano corsi in questo ambito, sono ovviamente eterogenei tra loro (sceglierete voi quale frequentare). In futuro, speriamo non troppo lontano, istituiranno tale specializzazione anche in Italia e cosa succederà?
Bene farete domanda di ricnoscimento della formazione pregressa e delle ore di pratica effettuate; ci sarà una commissione che valuterà ogni singolo caso e deciderà se riconoscere la specializzazione così com'è oppure deciderà che mancano degli argomenti, o delle ore di studio, per poter ottenere la specializzazione di Stato e vi chiederanno di frequentare un corso di adeguamento.
Fasciarsi la testa prima del tempo non ha senso, come detto ci vorranno molti anni e non si può sapere ora quali materie e quante ore decideranno saranno necessarie.
Dott. Marco Paonessa
Presidente nazionale SIEPS
settembre 2019
Riteniamo non ammissibile che nel 2019 c’è ancora chi non ha compreso queste sostanziali quanto elementari differenze, e il fatto ancora più grave, è quello di dover constatare come molte Scuole, le quali dovrebbero essere chiamate, in primis, a compiere la loro “missione” d’insegnamento, e quindi rivestire il ruolo di divulgatrici della corretta informazione e istruzione, siano talvolta le prime, invece, a divulgare notizie non conformi ai dettami realistici dei fatti.
DIFFERENZA TRA ATTESTATO DI FREQUENZA, ATTESTATO DI FREQUENZA CERTIFICATO, QUALIFICA e DIPLOMA
ATTESTATO DI FREQUENZA
L’attestato di frequenza è un atto documentale (un’attestazione) fine a sé stesso, con il quale l’Ente, l’Istituto, Società o altro Organismo preposti, dichiarano le competenze tecniche che il corsista ha raggiunto.
Occorre soffermarsi sulla validità tecnica dell’attestato di frequenza, ovvero sulle competenze che vengono messe a disposizione del corsista stesso, le quali non sono CERTIFICATE o CERTIFICABILI.
Utilizzando una spiegazione semplice e sibillina, è mia intenzione ribadire che non vi è prova alcuna sull’attendibilità delle competenze di chi fornisce questo livello di conoscenza, poiché il preambolo dell’azione stessa (quella del porre in essere), è mancante di un ente certificatore che, a monte, e ad-substantiam, abbia potuto valutare l’attendibilità e l’idoneità del soggetto erogatore. Va da sé che un attestato di frequenza è mancante proprio dell’elemento sostanziale: l’attendibilità.
Questa tipologia di attestato dunque NON ha alcuna validità di legge.
Occorrerà essere sempre particolarmente vigili ogni volta che qualche soggetto si proporrà sul mercato affermando che il suo attestato di frequenza è RICONOSCIUTO. Il termine “riconosciuto” assume una valenza di documento ufficiale e se così fosse, lo stesso dovrà essere rilasciato da un Ente Accreditato, a meno che il soggetto erogatore non intenda affermare che l’attestato che rilascia è riconosciuto unicamente da sé stesso. Se però così fosse, egli dovrà apparire chiaro nella sua esposizione lessicale e nei confronti del consumatore, garantendo così il c.d. Principio di Trasparenza.
In sintesi sostengo che il soggetto erogatore dovrebbe sempre chiarire cosa intende per “attestato riconosciuto”.
ATTESTATO DI FREQUENZA CERTIFICATO
Questa tipologia di atto (Attestato Certificato), presuppone che a rilasciare un’attestazione (certum facere = dichiarare il vero) sia un Ente accreditato (es. una Scuola o altro Centro che abbia ricevuto l’accreditamento dalla propria Regione di appartenenza).
La sostanziale differenza con la fattispecie precedente, è che questa tipologia HA piena validità di legge.
Questo significa che il soggetto che ne entrerà in possesso, acquisterà pieno titolo circa la facoltà di gestire in piena autonomia le mansioni lavorative descritte sul certificato e per cui la certificazione medesima è stata emessa (es. nella Regione Lazio viene riconosciuta la figura dell’Onicotecnico, nonostante non vi sia un dettato normativo nazionale (Legge Ordinaria, D.L. o D.Lgs) poiché gli uffici competenti hanno posto in essere una D.G.R o una L.R. mediante le quali hanno stabilito dei precisi programmi di formazione. Naturalmente tale certificazione rappresenta titolo abilitativo alla professione e assume valenza di legge SOLO ed esclusivamente all’interno della Regione che ne permette il rilascio).
QUALIFICA (Professionale)
La Qualifica è una atto con il quale l’Ente erogatore nel servizio di Formazione Professionale, ovvero la Regione, attribuisce (certificandole) le competenze professionali raggiunte dal Corsista.
Attribuisce al Corsista medesimo pieno titolo e facoltà per poter esercitare la professione indicata sulla qualifica rilasciatagli, per conto terzi, oppure, in caso dell’avvenuto conseguimento anche del titolo c.d. di specializzazione, anche quello di poter esercitare la professione in piena autonomia. Detta Qualifica HA naturalmente piena validità di legge.
I soggetti “qualificati”, dunque, sono da ritenersi tutti coloro che hanno frequentato una Scuola di Formazione Professionale Accreditata (F.P.), o di (IeFP) divenuta tale dopo le Riforme Moratti e Gelmini, e che a seguito del percorso didattico previsto dalle singole Regioni (posto in essere a seguito del c.d. accordo tra Stato e Regioni, raggiunto e perfezionato grazie alla Riforma del Titolo-V Co., e più esattamente dai dettami disciplinati dall’Art. 117 Co.).
La Qualifica di cui sopra HA piena validità di legge non solo all’interno della Regione che l’ha emessa, ma è spendibile su tutto il territorio Nazionale e all’interno dei Paesi membri facenti parte dell’U.E., assumendo, in quest’ultimo caso, una maggiore valenza, definita di II livello/grado Europeo.
DIPLOMA
Con l’utilizzo del termine “Diploma” (spesso utilizzato in maniera del tutto errato per definire altri titoli, quali attestati, qualifiche, etc.), si deve intendere un atto certificato ed autenticato in primis dallo Stato, e presuppone che alla base di esso sussista un percorso didattico di durata quinquennale, al termine del quale ogni candidato è chiamato a superare un ESAME DI STATO. Solo al superamento di questo esame finale, il candidato potrà fregiarsi del titolo di diplomato. Va da sé, quindi, che il termine Diploma presuppone un percorso didattico quinquennale (primo status identificativo) ed un esame di stato finale che conferisce il titolo summenzionato (secondo status identificativo).
Naturalmente HA piena validità di legge ed è spendibile su tutto il territorio Nazionale, oltre che, naturalmente, all’interno dei Paesi membri dell’U.E.
CONCLUDENDO
ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DALL'ASSOCIAZIONE SIEPS PER I CORSI EROGATI AI PROPRI ISCRITTI
L'attestato rilasciato da SIEPS è un Attestato di Frequenza, quindi non Certifcato, però ha il Patrocinio di diversi Enti pubblici e Associazioni di categoria che hanno dato il patrocinio in quanto reputano il progetto e il programma del corso valido e utile. Tanto basta, presentandolo ad un datore di lavoro, ad un'associazione o ad un ospedale vedendo i Patrocini ottenuti la Certificazione viene molto apprezzata e considerata.
CONSIDERAZIONI
Comunque ottenere un Attestato di Frequenza Certificato, nell'ambito generale dell'Estetica Sociale o ancor più nei singoli ambiti, come quello oncologico, per l'estetista, al momento, non ha poi molto interesse, il titolo abilitante è solo ed esclusivamente la Qualifica di Estetista rilasciata da Scuole che hanno l'autorizzazione della Regione di appartenenza e vale su tutto il territorio italiano. Gli attestati di formazione successivi sono per la formazione continua durante il proprio lavoro. Un'estetista non può essere assunta in un posto pubblico, come ad esempio in un ospedale, pertanto cercare attestati certificati non serve.
RICONOSCIMENTI FUTURI
La Francia, unico paese al mondo, ha riconosciuto con certificazione rilasciata dallo Stato la specializzazione in Estetica Sociale (Socio-Esthétique). In Italia associazioni di categoria come la CNA o professionali come la SIEPS hanno proposto al governo di istituire tale specializzazione anche in Italia.
Questo è tutto, ci vorranno molti anni prima che si arrvi ad ottenerla.
Nel frattempo diverse scuole o enti erogano corsi in questo ambito, sono ovviamente eterogenei tra loro (sceglierete voi quale frequentare). In futuro, speriamo non troppo lontano, istituiranno tale specializzazione anche in Italia e cosa succederà?
Bene farete domanda di ricnoscimento della formazione pregressa e delle ore di pratica effettuate; ci sarà una commissione che valuterà ogni singolo caso e deciderà se riconoscere la specializzazione così com'è oppure deciderà che mancano degli argomenti, o delle ore di studio, per poter ottenere la specializzazione di Stato e vi chiederanno di frequentare un corso di adeguamento.
Fasciarsi la testa prima del tempo non ha senso, come detto ci vorranno molti anni e non si può sapere ora quali materie e quante ore decideranno saranno necessarie.
Dott. Marco Paonessa
Presidente nazionale SIEPS
settembre 2019